PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Gli istituti scolastici, al fine di realizzare l'autonomia scolastica, possono istituire o aderire a consorzi. La gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni sono disciplinati ai sensi dell'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto compatibili.
      2. Ai consorzi di cui al comma 1 possono partecipare altri enti pubblici e associazioni, a condizione che siano autorizzati ai sensi della normativa vigente.
      3. I consorzi sono definiti «scolastici» quando le istituzioni scolastiche statali e paritarie rappresentano almeno il 51 per cento dei soci.
      4. In funzione del territorio i consorzi sono suddivisi nei seguenti cinque livelli: locali, provinciali, regionali, interregionali, nazionali.
      5. Solo i consorzi scolastici usufruiscono del personale e delle risorse garantiti dall'amministrazione scolastica statale e regionale, ai sensi di quanto previsto dalla presente legge.

Art. 2.

      1. I consorzi scolastici formulano e gestiscono progetti per l'innovazione, il miglioramento e la promozione di attività scolastiche i cui obiettivi sono difficilmente raggiungibili a livello di singola istituzione. In particolare, essi sviluppano l'ampliamento dell'offerta formativa con iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastici, favorendo l'assolvimento dell'obbligo formativo, raccordandosi per l'utilizzazione delle strutture e delle tecnologie, anche in orari extrascolastici, partecipando a programmi locali, provinciali, regionali, nazionali ed europei.

 

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Art. 3.

      1. I consorzi scolastici sono enti privati istituiti con atto notarile e registrati alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Lo statuto di ogni consorzio deve prevedere i seguenti organi di gestione e le rispettive funzioni ad essi attribuite:

          a) l'assemblea dei soci;

          b) il consiglio direttivo;

          c) il presidente;

          d) il collegio dei revisori dei conti.

      2. Oltre allo statuto ogni consorzio scolastico deve essere dotato di un regolamento interno. Il regolamento disciplina l'organizzazione, le nomine e le competenze degli organi consortili di cui al comma 1, prevede la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio e indica la relativa quota annuale di partecipazione.

Art. 4.

      1. L'amministrazione scolastica centrale e periferica riconosce i consorzi scolastici quali interlocutori accreditati, senza la necessità di ulteriori requisiti, purché costituiti in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.
      2. L'amministrazione scolastica centrale e periferica fornisce, altresì, ai consorzi scolastici il personale amministrativo, la cui assegnazione è di competenza del centro servizi amministrativi nel cui territorio è fissata la sede del consorzio. L'assegnazione delle unità di personale è effettuata in base ai seguenti parametri:

          a) il numero degli studenti e dei soci;

          b) il numero degli istituti scolastici soci del consorzio;

          c) il fatturato complessivo delle attività realizzate con progetti scolastici.

 

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Art. 5.

      1. L'amministrazione scolastica regionale e provinciale garantisce ai consorzi scolastici di livello locale e provinciale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, esistenti nel territorio di sua competenza una percentuale pari al 10 per cento delle risorse attribuite alle istituzioni scolastiche presenti nel medesimo territorio.
      2. La distribuzione delle risorse prevista dal comma 1 del presente articolo è effettuata in base ai parametri di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 4.
      3. I consorzi scolastici rendicontano annualmente la gestione dei finanziamenti ricevuti ai sensi del comma 2 all'amministrazione scolastica interessata.

Art. 6.

      1. L'amministrazione scolastica centrale e periferica può utilizzare i consorzi scolastici quali supporti tecnici per il perseguimento dei propri fini istituzionali, affidando direttamente ad essi i progetti di sua competenza.

Art. 7.

      1. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge statale può prevedere l'istituzione di appositi consorzi scolastici obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi, eventualmente demandando la relativa attuazione alle leggi regionali.

Art. 8.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale

 

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di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.